Calcio

Ricorso Brindisi contro Molfetta Sportiva: Le ragioni del giudice sportivo

12.12.2018 16:59

GARA DEL 18/11/2018 BRINDISI FOOTBALL CLUB - MOLFETTA SPORTIVA 

Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato: che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo la SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB proponeva reclamo in relazione alla presunta posizione irregolare del tesserato TOURE KARAMBA (22/07/1995), ritenendo violato l'art. 40, comma 4 delle NOIF; che l'Ufficio Tesseramenti operante presso questo Comitato ha certificato che l'atleta su indicato risulta ritualmente tesserato per l'ASD MOLFETTA SPORTIVA dal 20/09/2018; tanto premesso DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 1- 1; 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

GARA DEL 25/11/2018 MOLFETTA SPORTIVA - ATLETICO VIESTE

Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato: che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo il GSD ATLETICO VIESTE proponeva reclamo in relazione alla presunta posizione irregolare del tesserato TOURE KARAMBA (22/07/1995), ritenendo violato l'art. 40, comma 4 delle NOIF; che l'Ufficio Tesseramenti operante presso questo Comitato ha certificato che l'atleta su indicato risulta ritualmente tesserato per l'ASD MOLFETTA SPORTIVA dal 20/09/2018; tanto premesso DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dal GSD ATLETICO VIESTE e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 1; 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

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