Calcio

Eccellenza: Respinto il ricorso del Molfetta contro la Fortis Altamura

13.03.2019 13:40

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 12/3/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/ 3/2019 MOLFETTA CALCIO - FORTIS ALTAMURA
Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che con reclamo pervenuto a mezzo PEC dell' 08/03/2019, regolarmente preannunciato nei termini e ritualmente notificato a controparte, la ASD MOLFETTA CALCIO eccepiva presunti errori tecnici da parte dell'Arbitro il quale, in occasione della gara svoltasi in data 03/03/2019 contro la ASD FORTIS ALTAMURA, al 12º del primo tempo ha dapprima fatto ripetere un rigore calciato da un tesserato dell'ASDFORTIS ALTAMURA per la presenza in area di rigore di alcuni tesserati dell'ASD MOLFETTA CALCIO (il rigore in questione non era stato trasformato) e, successivamente, aveva convalidato il rigore trasformato dall'ASD FORTIS ALTAMURA, nonostante la presenza di alcuni tesserati di quest'ultima in area di rigore.

Inoltre il Direttore di Gara - al 50º del secondo tempo - aveva assegnato un secondo calcio di rigore in favore dell'ASD FORTIS ALTAMURA, e, dopo la segnatura della rete, lo aveva fatto ripetere per la presenza in area di rigore di alcuni tesserati di tale squadra.

Esaminati gli atti ufficiali, unitamente al supplemento di referto reso dal Direttore di Gara in data 12/03/2019, emerge che - in occasione del rigore assegnato in favore della ASD FORTIS ALTAMURA al 12º del primo tempo, la ripetizione dello stesso è stata dovuta alla presenza non autorizzata all'interno dell'area di rigore di calciatori della ASD MOLFETTA CALCIO (si è nell'ipotesi di rigore non trasformato): la successiva trasformazione del calcio di rigore fatto ripetere all'ASD FORTIS ALTAMURA ha, di fatto, sterilizzato la reiterata presenza dei calciatori dell'ASD MOLFETTA CALCIO all'interno della propria area di rigore.

In occasione del secondo calcio di rigore, quest'ultimo è stato trasformato dall'ASD FORTIS ALTAMURA e, avendo l'Arbitro rilevato la presenza in area di rigore di tesserati di tale squadra, ha disposto la ripetizione del medesimo.

In occasione della ripetizione di tale calcio di rigore il Direttore non ha ravvisato alcuna violazione del regolamento.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD MOLFETTA CALCIO e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 1 in favore dell'ASD FORTIS ALTAMURA;

2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante stante il rigetto del medesimo.

Commenti

Aggressione ad arbitro 19enne, Virtus Palese esclusa dal campionato
Brindisi: Girardi, 'Distacchiamoci ancora di più dalla terza'