
Rapporti calciatori e ultras, stop della Figc
Il Consiglio federale ha creato due nuovi commi da inserire dopo l'articolo 7 del codice di giustizia sportiva in merito al divieto di contatto giocatori-tifosi. Al comma 8, e' fatto divieto "di avere interlocuzioni con i sostenitori nel corso dell'attivita' sportiva (ritiri, allenamenti, gare, ndr) e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attivita', costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignita' umana". Al successivo comma 9, si legge che "ai tesserati e' fatto divieto di avere rapporti con rappresentanti di associazioni di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società".
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