
Maglia agli ultras dopo contestazione: condannato Croce
Consegnarono le maglie ai tifosi in seguito ad una pesante contestazione per una sconfitta. Come anticipato da Studio 100 Tv sono stati tutti condannati gli otto ex calciatori della Turris che si ribassarono alle richieste degli ultras corallini. Tra questi c'é anche l'attuale attaccante del Brindisi Antonio Croce, che dovrá scontare un turno di squalifica.
E' arrivata oggi la decisione del Tribunale Nazionale Federale che ha squalificato gli ex giocatori della Turris per una partita e ha sospeso per venti giorni l'ex dirigente accompagnatore, il diggì Francesco Mango. Multata di 1.200 euro la Turris, oggi Neapolis Mugnano. Un turno di squalifica quindi, oltre che per l'attaccante del Brindisi Antonio Croce, l'unico peraltro a presentare una memoria difensiva, anche per Giuseppe Allocca, Luigi Lucchese, Matteo Bisogno, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo e Stefano Manzo.
Ecco il testo della sentenza:
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo, Francesco Mango e la Società Turris Neapolis Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per i Signori Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a 1 (una) giornata di squalifica ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Francesco Mango, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena per la Società Turris Neapolis Srl, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (euro milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 1.200,00 (euro milleduecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale diprimo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- squalifica per 1 (una) giornata ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali, per i Signori Giuseppe Allocca, Antonio Croce, Luigi Lucchese, Vittorio De Carlo, Antonino Mannone, Alberto Accardo, Matteo Bisogno, Stefano Manzo;
- inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Francesco Mango;
- ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) per la Società Turris Neapolis Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti
Commenti