Calcio

Brindisi - San Severo: il deferimento ufficiale

31.07.2015 17:08

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, previa separazione delle posizioni e delle gare rispetto alle quali è stata contestata, tra le altre, la responsabilità diretta di alcune delle società coinvolte, al fine di una quanto più rapida definizione delle relative posizioni, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l.;

- DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI;

- FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI;

TUTTI

per la violazione dell’art. 9 C.G.S., perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica immediato alla S.S.D. CALCIO CITTA’ di BRINDISI mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere.

Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli; - TURRIS NEAPOLIS s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva; - S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta

2014 –15 - Campionato Serie D Gir. H

2.A.- FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l., e CAROTENUTO WILLIAM, all’epoca dei fatti calciatore del U.S.D. San Severo, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, stagione sportiva 2014 - 15 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica; e, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE, effettuare una scommessa sicura sull’esito alterato dell’incontro;

Con le aggravanti per tutti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, ad esclusione del solo Carotenuto William, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame;

2.B.- ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale dell'accordo per l'alterazione del risultato della gara BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.2014, del quale era venuto a conoscenza;

2.C.- ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, BRINDISI e SAN SEVERO erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.14;

2.D.- CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l., per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del C.G.S. per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, BRINDISI e SAN SEVERO erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’ASTARITA aveva scommesso sulla gara BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.14;

2.E.- la società S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta.

Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere;

2.F.- la società U.S.D. SAN SEVERO, a titolo di responsabilità oggettiva.

Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica;

2.G.- la società TURRIS NEAPOLIS S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva.

Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere;

2.H.- la società U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva.

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