
Pomigliano - Brindisi: ecco il deferimento ufficiale
3.- GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014 – s.s. 2014/2015 - Campionato Nazionale Serie D Gir. H 3.A.- FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l., MARZOCCHI EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatore della S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite allo scopo di assicurare a quest'ultima un vantaggio in classifica. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione; 3.B.- la società S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta, oggettiva, nonché presunta; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere;
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