
"Caso D'Agostino": solo una multa di € 3.000 per la Fidelis Andria
La Procura Federale si è finalmente pronunciata in merito al noto "caso D'Agostino", ma comminando solo una multa di € 3.000,00 per la Fidelis Andria e 20 giorni di squalifica per tre dirigenti del sodalizio barese, evitando dunque di sanzionare - contrariamente a quanto pure sembrava inizialmente e nonostante l'avvenuto accertamento della irregolarità del tesseramento dell'ex calciatore di Roma e Udinese, schierato dall'Andria in posizione irregolare in almeno quattro gare ufficiali nel corso di questa stagione agonistica - con una penalizzazione di punti in classifica l'attuale capolista del Girone H della Serie D, che mantiene così 6 lunghezze di vantaggio sul Potenza, 9 sul Taranto e 12 sul Brindisi a 9 giornate dalla fine del campionato.
Una decisione a sorpresa e destinata sicuramente a scatenare polemiche, potendo costituire a tutti gli effetti un "precedente" da qui in avanti.
Questo, ad ogni buon conto, il testo integrale del comunicato Ufficiale n. 172/A della F.I.G.C.:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 172/A - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 174pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco LOTITO, Presidente della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l., del Sig. Giuseppe SIPONE, dirigente della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l., del Sig. Francesco FIORE, dirigente della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l. e della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Francesco LOTITO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, del combinato disposto di cui all’art. 21, ultimo comma, e 40, comma 4, delle NOIF, sottoscritto una richiesta di tesseramento in favore del calciatore Gaetano D’Agostino, senza accertarsi preventivamente della sussistenza di cause di incompatibilità stabilite dalle norme federali; Sig. Giuseppe SIPONE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto dichiarazioni presentate all’arbitro attestanti la regolarità dei tesseramenti dei calciatori partecipanti a quattro gare di campionato, malgrado in dette partite il calciatore Gaetano D’Agostino risultasse irregolarmente tesserato; del Sig. Francesco FIORE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto dichiarazioni presentate all’arbitro attestanti la regolarità dei tesseramenti dei calciatori partecipanti a quattro gare di campionato, malgrado in dette partite il calciatore Gaetano D’Agostino risultasse irregolarmente tesserato; società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe SIPONE, dal Sig. Francesco FIORE e dal Sig. Francesco LOTITO in proprio e nell’interesse della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l. in qualità di Presidente; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe SIPONE, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco FIORE, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco LOTITO e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti della società S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 s.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. PUBBLICATO IN ROMA IL 11 MARZO 2015 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio
Commenti