
Giudice, mazzata alla Cavese
Il giudice sportivo ha stangato la Cavese chiudendo il "Simonetta Lamberrti" per le prossime tre gare effettive. I metelliani saranno costretti a giocare in campo neutro e a porte chiuse. Inflitta anche una multa di 3.500 euro, duro colpo per le già carenti casse del club campano. Ecco il dispositivo del giudice sportivo:
- per la intera durata della gara lanciato circa cento bottigliette di cui alcune piene sul campo per destinazione. Una di dette bottigliette piene cadeva sul terreno di gioco a circa un metro dal Direttore di gara;
- a più riprese, durante la gara, lanciato materiale pirotecnico sul campo per destinazione ( un fumogeno e tre petardi). Uno dei petardi esplodeva a circa un metro dalla panchina della squadra avversaria provocando la caduta a terra e forte stordimento dell'allenatore e del vice allenatore nonché del Commissario di Campo e di un collaboratore della Procura Federale, rendendo necessario l'intervento dei sanitari. A seguito di tale esplosione, anche su consiglio del Questore e dei Commissari di Campo, il Direttore di gara disponeva la sospensione della gara per circa 5 minuti;
- al termine della gara, stazionato ( in numero di circa 50) davanti all'uscita dell'impianto di gioco al cui interno rimanevano per circa un'ora le due squadre, i dirigenti, i tecnici, gli Ufficiali di gara, i collaboratori della Procura Federale e i Commissari di Campo, sino a quando le Forze dell'Ordine, non riuscivano a farli allontanare. Inoltre due persone non identificate e non iscritte in lista ma chiaramente riconducibili alla società, sostavano durante la gara all'interno del recinto di gioco e, invitati dal Commissario di Campo ad allontanarsi, gli rivolgevano espressioni ingiuriose rifiutandosi di uscire. Le stesse persone, al termine del primo tempo, rivolgevano espressioni gravemente offensive al Direttore di gara mentre questi rientrava all'interno degli spogliatoi. In tale occasione le Forze dell'Ordine facevano allontanare tali soggetti dal recinto di gioco. Sanzione così determinata in considerazione sia della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia della recidiva reiterata e specifica per i fatti di cui ai C.U. nº 41-44-68-79. ( R A - R AA - R CCdCC - Rapp.Collab.Procura Federale).
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